Pubblico
impiego, il riconoscimento dell'attività giornalistica entra nel contratto di
lavoro
«Un primo passo che richiederà ancora molto lavoro e impegno.
Resta però la soddisfazione per essere riusciti, dopo 17 anni, ad aprire un
varco per giungere ad una definizione esaustiva della professione nell'ambito
della Pa», è il commento della Fnsi. Adesso la partita si sposta nella fase di
classificazione.
Dopo 17 anni, lunghe fasi
di stallo ed estenuanti bracci di ferro, è giunto un primo segnale per i
giornalisti delle pubbliche amministrazioni. Il contratto nazionale di lavoro
del pubblico impiego, sottoscritto prima di Natale, riconosce infatti in modo
esplicito l'attività giornalistica nella pubblica amministrazione, rinviando
alla successiva fase di classificazione la definizione di profili e di
inquadramenti, tenendo conto delle specificità della professione.
«Si tratta di un primo passo – commentano Raffaele Lorusso e Alessandra Costante, segretario generale e vicesegretario della Fnsi responsabile del dipartimento uffici stampa pubblici – che richiederà ancora molto lavoro e impegno perché la strada è lunga e saranno necessari altri rinnovi contrattuali per giungere ad una completata regolamentazione della materia. Resta però la soddisfazione per essere riusciti, dopo 17 anni, ad aprire un varco, prima grazie all'atto di indirizzo della ministra Marianna Madia poi nel confronto con l'Aran, per giungere ad una definizione esaustiva della professione giornalistica nell'ambito della Pubblica amministrazione.
Adesso la partita si sposta, come per tutte le altre categorie
professionali che operano nel settore pubblico, nella fase di classificazione.
Sarà quella la sede per dare consistenza a un profilo che, partendo
dall'inquadramento previdenziale, consenta ai giornalisti della pubblica
amministrazione di accedere agli altri istituti proprio della professione, come
la Casagit e il Fondo di previdenza complementare, giunga anche a regolamentare
le prestazioni tendendo conto della flessibilità richiesta ai giornalisti, a
cominciare dall'orario di lavoro»
Ecco il testo del contratto:
Art. 95 - Istituzione nuovi
profili per le attività di comunicazione e informazione
1.
Nel quadro dei
processi di innovazione del lavoro pubblico, ritengono opportuno valorizzare e
migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle
pubbliche amministrazioni, mediante la previsione di profili professionali
idonei a garantire l’ottimale attuazione dei relativi compiti e funzioni.
2.
Nella prospettiva di
assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili
ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i profili
professionali di cui al comma 1, in possesso di adeguate competenze in materia,
saranno collocati nell’ambito dei sistemi di classificazione delle amministrazioni,
a seconda della complessità dei compiti, nonché del livello di autonomia,
responsabilità e competenza professionale, dagli stessi richiesto.
3.
Nell’ottica di
garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi
delle amministrazioni, queste ultime individueranno, anche per ciascuno dei
settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili
professionali”, che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le
specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali
necessari per l’espletamento delle relative attività, anche tenendo conto della
normativa di settore.
4.
Pertanto, tenuto conto
dei sistemi di classificazione allo stato vigenti nelle amministrazioni del
comparto ed al fine di garantire una sostanziale omogeneità nell’ambito del
comparto, il comma 5 definisce i “contenuti professionali di base” delle
attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali le
amministrazioni procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1.
5.
In linea con quanto
previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono
così articolati e definiti:
a) Settore Comunicazione
a) Settore Comunicazione
Area
C – Area Terza o equivalenti
Gestione
e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione
ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione
di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di
gestione dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di
materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati
dall’Amministrazione e del loro funzionamento.
Profili di riferimento:
specialista della comunicazione istituzionale.
b) Settore Informazione
b) Settore Informazione
Area
C – Area Terza o equivalenti
Gestione
e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione
con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; promozione e cura dei
collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione
di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e
aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione;
gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
Profili
di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.
6.
In relazione ai propri
fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per l’Area B,
l’Area seconda o categorie equivalenti, tenendo conto delle declaratorie previste
per tali aree.
7.
L’istituzione dei
profili di cui al presente articolo potrà essere oggetto di ulteriore
approfondimento nell’ambito dei lavori della commissione di cui all’art. 12,
anche in relazione alle modalità specifiche di adesione alle casse previdenziali
e di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad
eventuali e specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro.
28 dicembre 2017