sabato 21 gennaio 2017

Il sen. Giorgio Pagliari presenta una interrogazione sul cumulo previdenziale a tutela dei giornalisti

Riteniamo utile segnalare 
l'interrogazione a risposta scritta del sen. Giorgio Pagliari 
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
per avere chiarimenti su interpretazioni restrittive che 
le Casse dei professionisti, tra queste l'INPGI, danno alle  nuove norme sul cumulo previdenziale gratuito. 
In particolare si chiede la retroattività della facoltà di cumulo (o misure di compensazione) e chiarezza sui criteri per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata garantendo le condizioni di miglior favore per gli iscritti.


Ecco il testo:

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
— Per sapere – premesso che: 

a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in particolare l'articolo 12), qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso; 

con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con provvedimento retroattivo, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;
si hanno casi documentabili di lavoratori che per accedere alla pensione sono stati costretti, dopo l'approvazione della legge n. 122 del 2010, alla ricongiunzione, sobbarcandosi pesantissimi oneri.

Nel caso di pensioni Inps, in taluni casi gli oneri comportano una rateizzazione con trattenuta sulla pensione di 600 euro mensili a fronte di una pensione netta di circa 1200 euro al mese; nei casi di pensioni erogate dalle Casse privatizzate dei professionisti, come ad esempio per l'Inpgi, il costo del ricongiungimento è arrivato anche a diverse centinaia di migliaia di euro. In tutti i casi molti lavoratori sono stati costretti dal 2010 al 2016 a pagarsi due volte i contributi per poter accedere alla pensione.

La norma richiamata che ha introdotto le ricongiunzioni onerose è stata peraltro oggetto di numerosi atti di sindacato e in sede di discussione in Aula alla Camera, il 27 luglio 2011, della mozione n. 1-00690, il sottosegretario pro tempore Bellotti ebbe a dichiarare «Gli effetti concreti che la riforma ha prodotto sul tessuto sociale hanno in parte travalicato le iniziali intenzioni del legislatore. L'intento perseguito dal legislatore infatti era quello di prevenire e scongiurare comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario, ma non certamente quello di impedire il trasferimento della posizione assicurativa nei confronti di quei lavoratori che si trovano costretti per raggiungere i requisiti minimi per la pensione a ricongiungere presso altri fondi la propria contribuzione.

Con l'entrata quindi in vigore del citato articolo 12, di contro, si è accertato che in taluni casi, ovverosia quando il lavoratore è obbligato a ricongiungere la propria posizione previdenziale in altro fondo pensionistico per aver cessato il lavoro senza diritto a pensione nel fondo di appartenenza, tale ricongiunzione è divenuta oltremodo onerosa per il soggetto interessato; i costi risultano infatti essere nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro» (fino a centinaia di migliaia di euro per le Casse autonome); 

Posto che, con l'introduzione del cumulo gratuito, dal 1.1.2017 la ricongiunzione onerosa è diventata una facoltà e non più un obbligo, e che - quindi - si è venuta a determinare una evidente disparità di trattamento tra chi dal 2010 al 2016 ha dovuto obbligatoriamente ricorrere al ricongiungimento per poter andare in pensione e chi, dal 1.1.2017, col cumulo può maturare i requisiti per l'erogazione della pensione pro-rata senza dover ricongiungere i contributi previdenziali tra le diverse gestioni e senza dovere perciò sostenere ulteriori costi;

considerato che nella nuova norma sul cumulo non sono previste misure risarcitorie o sanatorie per chi ha ricongiunto o sta ricongiungendo onerosamente i contributi ed è già andato in pensione;

considerato inoltre che l'Inps nella quantificazione degli oneri inerente all'esame delle proposte di legge n. 225 e n. 929, trasmessa alla Commissione lavoro della Camera il 30 giugno 2014, ha specificato che l'estensione della facoltà di cumulo dei contributi ai soggetti, anche già pensionati, che abbiano già esercitato la ricongiunzione a titolo oneroso con relativo pagamento totale o parziale, comporterebbe un onere per l'Istituto di 1,5 milioni di euro, a titolo di restituzione di quanto finora versato.

Si chiede

. quanti soggetti, a partire dal luglio 2010, abbiano dovuto optare per l'istituto della ricongiunzione verso l'INPS, così come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
. quanti soggetti iscritti alle Casse privatizzate abbiano dovuto optare, nello stesso periodo,  per la ricongiunzione onerosa;
. quanti sono complessivamente i casi, suddivisi per anno, sesso, onere medio della ricongiunzione;
. qual è l'incidenza media della trattenuta mensile sulla pensione, per il pagamento dell'onere di ricongiunzione, rispetto all'importo di pensione spettante al pensionato;
. quanti sono i soggetti che hanno già terminato di pagare il relativo debito all'Inps e alle Casse autonome;
. quanti sono i soggetti che hanno ancora in corso la trattenuta sulla pensione;

. se il Ministero e il Governo, alla luce di questi dati, non ritenga opportuno proporre un provvedimento che consenta a chi ha dovuto necessariamente ricorrere al ricongiungimento oneroso per poter accedere alla pensione, di chiedere la retroattività della facoltà di cumulo o, comunque, misure a compensazione della disparità di trattamento subita.

Considerato, infine, che la norma sul cumulo non modifica i criteri per l'accesso alla  pensione anticipata o di vecchiaia fissati dai regolamenti in essere nelle diverse gestioni previdenziali privatizzate, si chiede al Ministero se non ritenga opportuno chiarire che l'applicazione del cumulo gratuito dei contributi da parte delle diverse gestioni coinvolte non comporta l'uniformazione al regime generale (legge Fornero), ma, al contrario, può avvenire  nel rispetto dei regolamenti autonomi delle diverse gestioni, garantendo così il principio dell'erogazione delle pensioni alle condizioni di miglior favore per gli iscritti.