Riteniamo utile segnalare
l'interrogazione a risposta scritta del sen. Giorgio Pagliari
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
per avere chiarimenti su interpretazioni restrittive che
le Casse dei professionisti, tra queste l'INPGI, danno alle nuove norme sul cumulo previdenziale gratuito.
In particolare si chiede la retroattività della facoltà di cumulo (o misure di compensazione) e chiarezza sui criteri per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata garantendo le condizioni di miglior favore per gli iscritti.
Ecco il testo:
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali .
— Per sapere – premesso che:
a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in particolare l'articolo 12), qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;
con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con provvedimento retroattivo, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;
si hanno casi documentabili di lavoratori che per accedere alla pensione sono stati costretti, dopo l'approvazione della legge n. 122 del 2010, alla ricongiunzione, sobbarcandosi pesantissimi oneri.
Nel caso di pensioni Inps, in taluni casi gli oneri
comportano una rateizzazione con trattenuta sulla pensione di 600 euro mensili
a fronte di una pensione netta di circa 1200 euro al mese; nei casi di
pensioni erogate dalle Casse privatizzate dei professionisti, come ad esempio per
l'Inpgi, il costo del ricongiungimento è arrivato anche a diverse centinaia di
migliaia di euro. In tutti i casi molti lavoratori sono stati costretti dal
2010 al 2016 a pagarsi due volte i contributi per poter accedere alla pensione.
La norma richiamata che ha introdotto le
ricongiunzioni onerose è stata peraltro oggetto di numerosi atti di sindacato e
in sede di discussione in Aula alla Camera, il 27 luglio 2011, della mozione n.
1-00690, il sottosegretario pro tempore Bellotti
ebbe a dichiarare «Gli effetti concreti che la riforma ha prodotto sul tessuto
sociale hanno in parte travalicato le iniziali intenzioni del
legislatore. L'intento perseguito dal legislatore infatti era quello di
prevenire e scongiurare comportamenti elusivi in funzione della possibilità di
avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario, ma non
certamente quello di impedire il trasferimento della posizione assicurativa nei
confronti di quei lavoratori che si trovano costretti per raggiungere i
requisiti minimi per la pensione a ricongiungere presso altri fondi la propria
contribuzione.
Con l'entrata quindi in vigore del citato articolo
12, di contro, si è accertato che in taluni casi, ovverosia quando il
lavoratore è obbligato a ricongiungere la propria posizione previdenziale in
altro fondo pensionistico per aver cessato il lavoro senza diritto a pensione
nel fondo di appartenenza, tale ricongiunzione è divenuta oltremodo onerosa per
il soggetto interessato; i costi risultano infatti essere nell'ordine di diverse
decine di migliaia di euro» (fino a centinaia di migliaia di euro per le Casse
autonome);
Posto che, con l'introduzione del cumulo gratuito,
dal 1.1.2017 la ricongiunzione onerosa è diventata una facoltà e non più un
obbligo, e che - quindi - si è venuta a determinare una evidente disparità di
trattamento tra chi dal 2010 al 2016 ha dovuto obbligatoriamente ricorrere al
ricongiungimento per poter andare in pensione e chi, dal 1.1.2017, col cumulo
può maturare i requisiti per l'erogazione della pensione pro-rata senza dover
ricongiungere i contributi previdenziali tra le diverse gestioni e senza dovere
perciò sostenere ulteriori costi;
considerato che nella nuova norma sul cumulo non
sono previste misure risarcitorie o sanatorie per chi ha ricongiunto o sta
ricongiungendo onerosamente i contributi ed è già andato in pensione;
considerato inoltre che l'Inps nella quantificazione degli oneri inerente all'esame delle proposte di legge n. 225 e n. 929, trasmessa alla Commissione lavoro della Camera il 30 giugno 2014, ha specificato che l'estensione della facoltà di cumulo dei contributi ai soggetti, anche già pensionati, che abbiano già esercitato la ricongiunzione a titolo oneroso con relativo pagamento totale o parziale, comporterebbe un onere per l'Istituto di 1,5 milioni di euro, a titolo di restituzione di quanto finora versato.
Si chiede:
. quanti soggetti, a partire dal luglio 2010, abbiano dovuto optare per l'istituto della ricongiunzione verso l'INPS, così come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
. quanti soggetti iscritti alle Casse privatizzate
abbiano dovuto optare, nello stesso periodo,
per la ricongiunzione onerosa;
. quanti sono complessivamente i casi, suddivisi per
anno, sesso, onere medio della ricongiunzione;
. qual è l'incidenza media della trattenuta mensile
sulla pensione, per il pagamento dell'onere di ricongiunzione, rispetto
all'importo di pensione spettante al pensionato;
. quanti sono i soggetti che hanno già terminato di
pagare il relativo debito all'Inps e alle Casse autonome;
. quanti sono i soggetti che hanno ancora in corso la
trattenuta sulla pensione;
. se il Ministero e il Governo, alla luce di questi
dati, non ritenga opportuno proporre un provvedimento che consenta a chi ha
dovuto necessariamente ricorrere al ricongiungimento oneroso per poter accedere
alla pensione, di chiedere la retroattività della facoltà di cumulo o,
comunque, misure a compensazione della disparità di trattamento subita.
Considerato, infine, che la norma sul cumulo non
modifica i criteri per l'accesso alla
pensione anticipata o di vecchiaia fissati dai regolamenti in essere
nelle diverse gestioni previdenziali privatizzate, si chiede al Ministero se
non ritenga opportuno chiarire che l'applicazione del cumulo gratuito dei
contributi da parte delle diverse gestioni coinvolte non comporta
l'uniformazione al regime generale (legge Fornero), ma, al contrario, può
avvenire nel rispetto dei regolamenti
autonomi delle diverse gestioni, garantendo così il principio dell'erogazione
delle pensioni alle condizioni di miglior favore per gli iscritti.